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Fisco·21 ottobre 2026·5 min di lettura

Doppia tassazione del secondo pilastro svizzero per i residenti in Italia: cosa sta succedendo e come difendersi

Il capitale del secondo pilastro svizzero (LPP) liquidato a residenti fiscali italiani rischia di essere tassato due volte, a causa del nuovo orientamento delle autorità elvetiche sui rimborsi dell’imposta alla fonte. In attesa delle decisioni giudiziarie previste nel 2027, la procedura amichevole tra Italia e Svizzera e le istanze di rimborso rappresentano possibili strumenti di tutela per i contribuenti coinvolti.

di Barbara Antonini

svizzera-italia

Il rischio di subire una doppia tassazione sul secondo pilastro svizzero (LPP) erogato sotto forma di capitale a soggetti fiscalmente residenti in Italia è diventato una realtà concreta a causa di un recente cambio di prassi delle autorità elvetiche.

Se hai incassato o stai per incassare il capitale della tua cassa pensioni svizzera e risiedi in Italia, potresti trovarti a pagare le imposte due volte sullo stesso importo: prima in Svizzera (tramite trattenuta alla fonte) e poi in Italia (con l'imposta sostitutiva del 5%). In questo articolo analizziamo la nuova linea interpretativa svizzera, l'impatto sui contribuenti e le possibili soluzioni per tutelarsi.


La nuova prassi svizzera: perché viene negato il rimborso?

A partire dal 2024, le autorità fiscali del Canton Ticino – seguite in via di estensione anche da altri Cantoni svizzeri – hanno iniziato a negare sistematicamente il rimborso dell’imposta alla fonte svizzera trattenuta sul capitale del 2° pilastro (LPP) erogato a soggetti residenti in Italia.

Fino a poco tempo fa, il meccanismo era lineare: la Svizzera applicava una trattenuta provvisoria alla fonte al momento dell'erogazione (solitamente tra il 6% e l'8%) e il contribuente italiano, dopo aver tassato il capitale in Italia, poteva richiederne il totale rimborso alle autorità elvetiche in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni.

Oggi non è più così. La motivazione addotta dal fisco svizzero punta il dito contro la normativa italiana: l'imposta sostitutiva del 5% applicata dall'Italia sui capitali LPP viene considerata dalle autorità svizzere come un'imposta speciale non ordinaria. Di conseguenza, secondo i Cantoni, non si applicherebbero le tutele e gli sgravi previsti dagli accordi bilaterali per evitare il doppio prelievo.


Il quadro fiscale in Italia e il meccanismo della ritenuta

In Italia, il trattamento fiscale del capitale derivante dal secondo pilastro svizzero è chiaro e agevolato, ma rigido nella sua applicazione.

Ai sensi della normativa italiana e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate, il capitale LPP corrisposto a un soggetto fiscalmente residente in Italia è assoggettato a una tassazione a titolo d'imposta sostitutiva pari al 5%. Questo prelievo viene applicato direttamente dall'intermediario finanziario italiano (la banca) presso cui le somme vengono accreditate (nel caso in cui il contribuente dia apposito mandato in tal senso) oppure viene autoliquidato e versato dal beneficiario, che inserisce tale importo nella dichiarazione dei redditi italiana.

Un esempio pratico del problema:
Immaginiamo che il tuo capitale accumulato nel secondo pilastro sia di 100.000 euro.

  1. Al momento della liquidazione, la cassa pensioni svizzera trattiene alla fonte una percentuale (ipotizziamo il 7%), pari a 7.000 euro.
  2. Il netto rimanente viene trasferito sulla tua banca italiana. L'istituto finanziario applica l'imposta sostitutiva del 5% sull'importo lordo, trattenendo altri 5.000 euro.
  3. Se la Svizzera nega il rimborso dei 7.000 euro, tu avrai pagato complessivamente 12.000 euro di tasse sullo stesso capitale, subendo l'effetto della doppia imposizione.


Le procedure amichevoli internazionali: cosa è una MAP?

Per risolvere i conflitti fiscali tra Stati che danneggiano i contribuenti, esistono strumenti giuridici dedicati. Il principale in questo campo è la MAP.

Una MAP (Mutual Agreement Procedure), o Procedura Amichevole, è uno strumento previsto dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni che permette alle autorità fiscali di due Stati (in questo caso il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano - MEF e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali svizzera - SIF) di dialogare direttamente per risolvere una divergenza interpretativa.

Sul tema del secondo pilastro, le consultazioni e le procedure amichevoli avviate tra Italia e Svizzera non hanno purtroppo ancora sbloccato il nodo. Le posizioni rimangono distanti e le autorità svizzere continuano a confermare i dinieghi di rimborso.

Al momento, l'intera questione è legata all'esito dei ricorsi presentati davanti alla giustizia tributaria ticinese, con i primi pronunciamenti ufficiali e le sentenze definitive che sono attesi nel corso del 2027.


Quali sono le possibili soluzioni per il contribuente?

In attesa delle decisioni dei giudici elvetici, i contribuenti italiani non sono del tutto privi di tutele.  Due sono le possibili linee di intervento.

  • La procedura MAP: Una procedura amichevole che impone agli Stati l'obbligo di negoziare, ma non l'obbligo di giungere ad un risultato. Può essere quindi un tentativo da percorrere, ma non una soluzione certa. Sfortunatamente, non sono previste clausole arbitrali negli accordi tra Italia e Svizzera.
  • L'istanza di rimborso in Italia: Una possibile soluzione consiste nel richiedere all'Agenzia delle Entrate italiana il rimborso dell'imposta sostitutiva svizzera, in quanto imposta estera definitiva , applicando per analogia la prassi utilizzata per i rimborsi delle imposte sui redditi di capitale subite all'estero. Riferimento: art. 24 della Convenzione doppie imposizioni vigente.


5. Eventuali FAQ (Domande frequenti)

  • Tutti i Cantoni svizzeri stanno negando il rimborso dell'imposta sull'LPP?
La prassi è partita con fermezza dal Canton Ticino dal 2024, ma si sta progressivamente estendendo e applicando anche da parte degli uffici fiscali di altri Cantoni svizzeri. 
  • Posso evitare l'imposta italiana del 5% se lascio i soldi su un conto svizzero?
    No. La residenza fiscale in Italia attrae i redditi ovunque prodotti. Il presupposto d'imposta nasce nel momento in cui il capitale viene liquidato al soggetto residente in Italia, indipendentemente dal Paese in cui si trova il conto corrente di appoggio.


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