Determinare la tassazione del personale impiegato su aeromobili in traffico internazionale (piloti, comandanti e assistenti di volo) richiede l'analisi combinata della normativa fiscale italiana e dei Trattati internazionali contro le doppie imposizioni. In linea generale, la regola stabilita dalla maggior parte delle Convenzioni internazionali (art. 15.3 del Modello OCSE) prevede che gli stipendi del personale di volo operante su tratte internazionali siano tassati nello Stato in cui si trova la sede di direzione effettiva (place of effective management) dell'impresa di trasporto aereo. Spesso però tale tassazione non è esclusiva, ma concorrente con lo Stato di residenza del lavoratore.
uttavia, quando non si applica una Convenzione o in presenza di norme specifiche sul lavoro prestato in Italia, la tassazione può dipendere dal tempo di volo effettivo trascorso nello spazio aereo italiano.
In questa guida analizziamo i criteri principali per individuare dove devono versare le imposte i dipendenti delle compagnie aeree.
Che cos'è il "traffico internazionale" e come si individua la direzione effettiva?
Nel settore dell'aviazione, la qualificazione della tratta e della sede aziendale è il presupposto di partenza per applicare il corretto regime fiscale.
- Traffico internazionale: si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata da un aeromobile di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione dei voli effettuati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato (ossia i voli puramente interni).
- Sede di direzione effettiva (place of effective management): è il luogo in cui vengono prese le decisioni gestionali ed economiche chiave dell'impresa o dove viene svolta la parte principale e sostanziale dell'attività aziendale.
Nota di attenzione: L'Italia applica un'interpretazione rigorosa del concetto di direzione effettiva, valutando non soltanto la sede legale o l'ubicazione del Consiglio di Amministrazione, ma anche il luogo in cui si svolge concretamente l'attività principale dell'ente.
Le regole delle Convenzioni Internazionali: l'Articolo 15 del Modello OCSE
Per evitare che il lavoratore subisca una doppia tassazione (sia nello Stato di residenza sia in quello della compagnia aerea), si applicano i Trattati internazionali stilati sulla base del Modello OCSE.
- Articolo 15, comma 3 (Traffico Internazionale): stabilisce che le remunerazioni per il lavoro subordinato svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa (in alcuni casi a titolo esclusivo, come nella Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti).
- Articolo 15, commi 1 e 2 (Norma generale): se la sede di direzione effettiva dell'impresa si trova in uno Stato terzo rispetto alla Convenzione, si torna all'applicazione dei criteri generali (tassazione nel Paese di residenza del lavoratore o nello Stato in cui viene svolta la prestazione se vi si soggiorna per più di 183 giorni).
La normativa interna italiana e il calcolo del tempo in spazio aereo (Risposta n. 15/2025)
Qualora non sia applicabile una Convenzione contro le doppie imposizioni, si deve fare riferimento esclusivamente al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. c) del TUIR, per i lavoratori dipendenti di compagnie estere (o con tratte miste) si considerano prodotti in Italia i redditi relativi alle prestazioni svolte nel territorio dello Stato.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello n. 15/2025:
- I redditi derivanti da voli interni (da una città italiana a un'altra) sono interamente sempre imponibili in Italia.
- Per i voli internazionali, la quota di reddito imponibile in Italia viene determinata rapportando il salario alle ore di lavoro effettivamente svolte nello spazio aereo italiano nel corso del periodo d'imposta. La parte di stipendio corrispondente alle ore di volo fuori dal territorio e dallo spazio aereo italiano non è soggetta a tassazione in Italia in caso di soggetto non residente (art. 23 TUIR, il lavoro subordinato NON è prestato su territorio italiano)
Differenza tra voli interni e voli internazionali: un esempio pratico
Un pilota residente all'estero che lavora per una compagnia straniera ed effettua una tratta internazionale con partenza da Roma Fiumicino, trascorrendo 45 minuti nello spazio aereo italiano su un totale di 8 ore di volo, secondo la norma interna italiana vedrà assoggettata a IRPEF soltanto la frazione di retribuzione calcolata su quei 45 minuti.
Particolarità territoriali e accordi specifici (es. Medio Oriente)
La tassazione del personale di volo varia anche in base alle clausole specifiche inserite nei singoli Trattati bilaterali firmati dall'Italia.
- Emirati Arabi Uniti: la Convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di direzione effettiva dell'impresa di trasporto aereo, estendendo l'applicazione anche ai dipendenti riassegnati che svolgono attività nell'altro Stato.
- Qatar, Arabia Saudita e Oman: prevedono formulazioni specifiche e regimi di tassazione concorrente o deroghe condizionate al rispetto della soglia dei 183 giorni di presenza fisica nell'altro Stato.
Per il computo dei 183 giorni, il criterio di riferimento adottato a livello internazionale ed espresso nel Commentario OCSE è quello della presenza fisica (inclusi i giorni di arrivo, partenza, festività e ferie trascorse nel Paese).
Domande Frequenti (FAQ)
1. Se sono un pilota o un assistente di volo residente in Italia, devo dichiarare lo stipendio estero?
Sì. In quanto residente fiscale in Italia, si applica il principio della worldwide taxation (tassazione mondiale). Tuttavia, occorre verificare se la Convenzione tra l'Italia e lo Stato della compagnia aerea preveda la tassazione esclusiva all'estero. Spetta il credito d'imposta per le imposte definitive assolte all'estero.
2. Come si calcola la presenza di 183 giorni per il personale di volo?
Si contano i giorni di presenza fisica nel territorio dello Stato nel corso del periodo d'imposta, compresi i giorni di arrivo, partenza, festivi e ferie. Non sono invece conteggiati i giorni di puro transito tra due punti esterni allo Stato.
3. La regola dello "spazio aereo" si applica sempre?
No. La ripartizione in base alle ore trascorse nello spazio aereo italiano (Risposta n. 15/2025) si applica quando si adotta la sola normativa interna italiana (art. 23 TUIR). Quando è in vigore una Convenzione bilaterale, prevale quanto previsto nel Trattato.
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La tassazione di piloti, comandanti e assistenti di volo impiegati su tratte internazionali richiede un'attenta analisi della residenza fiscale, dei contratti di lavoro e dei Trattati internazionali applicabili.
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